PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Museo della moda e del costume, di seguito denominato «Museo», con sede in Firenze, al quale sono trasferiti il personale e il patrimonio della Galleria del costume di Palazzo Pitti.

Art. 2.

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia della moda e del costume;

          b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni di moda e di costume esistenti;

          c) promuovere iniziative ed attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato dal Museo stesso;

          d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di moda di giovani stilisti.

Art. 3.

      1. Il Museo è organizzato ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia ed è collocato all'interno del Polo museale fiorentino.

Art. 4.

      1. Il Museo può dotarsi di sedi collocate in altre città italiane, purché in un quadro di programmazione stabilito dalla Direzione

 

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del Museo stesso e assicurando la collaborazione con le rispettive regioni.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2006 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede:

          a) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

      2. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.