1. È istituito il Museo della moda e del costume, di seguito denominato «Museo», con sede in Firenze, al quale sono trasferiti il personale e il patrimonio della Galleria del costume di Palazzo Pitti.
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia della moda e del costume;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni di moda e di costume esistenti;
c) promuovere iniziative ed attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato dal Museo stesso;
d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di moda di giovani stilisti.
1. Il Museo è organizzato ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia ed è collocato all'interno del Polo museale fiorentino.
1. Il Museo può dotarsi di sedi collocate in altre città italiane, purché in un quadro di programmazione stabilito dalla Direzione
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2006 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
b) quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.